SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Domenica la trasmissione “Report” di Rai Tre ha affrontato il tema dell’ “Eredità” del nucleare italiano.
A fine puntata, parlando del “nuovo nucleare”, Sigfrido Ranucci e Milena Gabanelli hanno segnalato un’autentica “bomba” (nucleare) legislativa contenuta nell’art. 15 del Disegno di Legge collegato alla Finanziaria: DDL 1441-TER, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Assegnato alla “10ª Commissione permanente” (Attivita’ produttive, commercio e turismo) in sede referente il 5 agosto 2008 e approvato dalla Camera il 30 ottobre, il DDL arriverà in Senato venerdì (7 novembre) prossimo.

Nell’intervista andata in onda, Scajola (Ministro per lo Sviluppo Economico) non ha saputo replicare a Ranucci: «L’articolo 15 della delega prevede addirittura il commissariamento degli enti locali non consenzienti. Questo me lo conferma?» ha chiesto Ranucci. «Guardi io non lo ricordo questo punto, può darsi che ci sia. Le assicuro che io sono uno attento, mi sembrerebbe forte, non lo ricordo però» ha risposto Scajola. Un’evidente violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Nello spirito, una violazione generale della Legge Fondamentale.
Il criterio generale è quello della reintroduzione dell’energia nucleare in Italia tramite lo strumento della “delega” al Governo.
Se mai dovesse avere un futuro il nuovo programma nucleare italiano, il Governo potrà procedere con lo strumento dell’ “autorizzazione unica” e del “procedimento unico” e contro la volontà delle popolazioni e degli organi locali che le rappresentano. Avrà la “possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale” e difenderli militarmente. Anche i cittadini di San Benedetto sono avvertiti.

A.C. 1441-ter-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all’articolo 120 della Costituzione;

f) previsione che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

h) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all’Unione europea siano automaticamente valide in Italia;

i) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

l) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica;

m) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

n) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 246 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Nel comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono inserite le seguenti: «energia nucleare prodotta sul territorio nazionale». [4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell’ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata].

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.